ANDIG

Statuto

“Associazione Nazionale dei Docenti di Informatica Giuridica e di Diritto dell’Informatica – ANDIG”

(Statuto approvato in data 9.11.2012)

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, SOCI

Articolo 1  – Costituzione e denominazione

E’ costituita l’ “Associazione Nazionale dei Docenti di Informatica Giuridica e di Diritto dell’Informatica – ANDIG”, senza fine di lucro e con durata a tempo indeterminato, salva la delibera di scioglimento assunta ai sensi dell’art. 14 del presente statuto.

Articolo 2  – La sede

L’Associazione ha sede legale in Roma via Riccardo Grazioli Lante n. 15.

L’Associazione si articola in sezioni territoriali  istituite dal Consiglio direttivo e coordinate da un responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati che operano nei territori di riferimento, per il perseguimento piu’ efficace degli scopi statutari a livello locale e territoriale. Il responsabile della sezione dura in carica per il periodo determinato dal Consiglio Direttivo e comunque per non piu’ di cinque anni.

Articolo 3  – Lo scopo

L’Associazione ha come scopo quello di promuovere e svolgere tutte quelle azioni di tipo istituzionale, legislativo, culturale, scientifico e tecnico per la introduzione e lo sviluppo dell’informatica giuridica e del diritto dell’informatica nell’insegnamento, nella ricerca e nella formazione, considerando, in particolare, il contesto della società dell’informazione e della conoscenza e le applicazioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Per il conseguimento dei propri fini l’Associazione potrà:

  1. a) promuovere ed avviare tutte le iniziative di tipo normativo ed amministrativo nell’ambito di attività nazionali, comunitarie ed internazionali con lo scopo di creare le condizioni ottimali per un assetto adeguato dell’insegnamento dell’informatica giuridica e del diritto dell’informatica nel sistema dell’istruzione universitaria, post universitario e professionale;
  2. b) promuovere ed istituire rapporti con Università, Enti, Istituzioni ed Associazioni, sia nazionali sia comunitari ed internazionali, che operano per gli stessi fini dell’Associazione;
  3. c) istituire rapporti e promuovere iniziative con il mondo delle imprese e con le Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo dei mercati dell’informazione e della comunicazione elettronica e per l’attuazione dell’amministrazione digitale;
  4. d) promuovere e svolgere studi, ricerche, indagini, progetti;
  5. e) organizzare convegni, conferenze, seminari;
  6. f) curare corsi di formazione ed aggiornamento;
  7. g) curare l’edizione, in modalità analogica e digitale, di pubblicazioni, di documentazioni e materiale didattico.

Articolo 4  – Associati

Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro che hanno svolto attività didattica e di ricerca nel campo dell’informatica giuridica e del diritto dell’informatica con riferimento al vigente ordinamento universitario  o che sono in possesso di un titolo di master universitario in informatica giuridica, in diritto dell’informatica, in management pubblico ed e-government.

Possono essere altresì associati tutti coloro che operano nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella qualità di funzionari pubblici, di professionisti, di tecnici, di imprenditori.

Articolo 5  – Categorie di associati

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.

I  fondatori sono coloro che sono intervenuti all’atto della costituzione dell’Associazione.

Gli ordinari sono coloro che si sono associati successivamente.

Gli associati fondatori e ordinari hanno titolo per votare nelle Assemblee dell’Associazione.

L’ammissione dei soci ordinari spetta al Consiglio Direttivo. Allo stesso spetta la nomina di associato onorario, cioè di quelle personalità della cultura, della scienza, della politica e della tecnica che contribuiscono allo sviluppo dell’informatica giuridica e del diritto dell’informatica, nonchè di quelle persone, enti ed istituzioni che abbiano contribuito o contribuiscono con la loro opera ed, in particolare, con il loro sostegno economico-finanziario agli scopi dell’Associazione.

Articolo 6  – Acquisto della qualità di associato

La qualifica di associato si acquista su richiesta dell’interessato e viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide in tutti i casi sull’ammissione e sull’esclusione degli associati stessi.

L’associato ordinario è tenuto al pagamento della quota associativa annuale quando stabilita.

La qualifica di associato puo’ venire meno:

– per dimissioni scritte, comunicate al Consiglio direttivo;

– per morosità nel versamento delle quote;

– per incompatibilità dovuta alla partecipazione ad attività confliggenti con quelle associative intraprese singolarmente ovvero da altre organizzazioni alle quali l’associato partecipa;

– per esclusione per comportamenti indegni, ovvero non corretti, o comunque confliggenti con gli scopi dell’associazione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo l’associato puo’ presentare ricorso secondo quanto disposto dal Codice Civile.

In caso di dimissioni o di esclusioni dell’associato, l’Associazione non è tenuta al rimborso della quota associativa.

TITOLO  II – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 7  – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea

– il Presidente

– il Consiglio Direttivo

– il Segretario Generale

– il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8  – L’Assemblea

L’Assemblea degli assocati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è costituita dai soci fondatori e ordinari. All’Assemblea possono partecipare i soci onorari.

L’Assemblea deve essere convocata entro il primo trimestre di ogni anno per approvare il programma delle attività proposto dal Consiglio direttivo e per verificarne l’attuazione.

Essa approva il bilancio consuntivo e di previsione annuale ed assume le deliberazioni di cui agli artt. 9, 12 e 14 del presente statuto. L’Assemblea puo’ essere convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente o, in assenza di questi, dall’associato piu’ anziano per età del Consiglio direttivo. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza – in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato anche tramite email – della metà piu’ uno degli associati.

In seconda convocazione è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato.

L’Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti.

Tutte le convocazioni sono effettuate tramite posta elettronica, all’indirizzo comunicato dagli associati all’atto dell’ammissione o successivamente modificato. La convocazione per l’assemblea è inviata agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata.

Articolo 9  – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea; dura in carica cinque anni  ed è composto da  nove membri.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente della Associazione ed il Segretario Generale sono nominati dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo viene convocato di norma ogni sei mesi dal Presidente dell’Associazione e ogni volta che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

Il Presidente dell’Associazione presiede il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo annuale nonché il regolamento interno dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo fissa la misura delle quote annue associative.

Il Consiglio direttivo decide sulla esclusione dei soci per comportamenti indegni, ovvero non corretti, o comunque confliggenti con gli scopi dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione, attua gli scopi sociali e le deliberazioni dell’Assemblea; esso ha il compito di determinare il piano delle attività; promuove e coordina la costituzione di sezioni regionali dell’ ANDIG, comitati e gruppi di studio, di progetto e di lavoro. Nomina i coordinatori delle sezioni, dei comitati e dei gruppi di lavoro, di studio e di progetto.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate tramite posta elettronica e le sedute del Consiglio possono avvenire in modalità telematica secondo regole approvate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente o uno o più dei suoi membri al compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo  10 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è nominato dall’Assemblea.

Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione, in giudizio e verso i terzi.

Egli puo’, inoltre, compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi associativi, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura altresì l’organizzazione delle attività.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli resta in carica per un periodo di cinque anni  e puo’ essere rieletto. Le sue funzioni in ogni caso di assenza od impedimento vengono assunte dal compenente del più anziano di età del Consiglio direttivo.

Articolo  11 –  Il Segretario generale

Il Segretario Generale cura l’attività dell’Associazione, coadiuvando il Presidente. Il Segretario Generale è il tesoriere dell’Associazione.

Articolo  12  – Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei soci e dura in carica cinque anni.

TITOLO  III – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo  13 – Il Patrimonio dell’Associazione

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote versate dagli associati e da ogni altra entrata, contributo o bene comunque conseguito o pervenuto all’Associazione.

TITOLO   IV – DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 14  – Modifiche di statuto

Il presente statuto puo’ essere modificato dall’Assemblea con deliberazioni a maggioranza assoluta degli associati che hanno diritto di voto.

La stessa maggioranza vale per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

Articolo  15 – Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Articolo  16 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea degli associati determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o piu’ liquidatori.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo verrà destinato ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità nel rispetto della vigente normativa.”