Analisi del fenomeno, alla luce del contesto normativo, e contrasto alla proliferazione delle fake news attraverso l’uso del nuovo paradigma rappresentato dalla blockchain.
Autore: Andrea Piras* (*si rigraziano la Dott.ssa Alessia Palladino, per l’attività di revisione, e la Dott.ssa Paola Spiga per il supporto specialistico in materia di aspetti psicologici connessi alle fake news )
Sommario:
1. Introduzione al fenomeno delle fake news
1.1 Cosa sono le fake news?
1.2 L’offerta di disinformazione: i creatori di fake news e il meccanismo psicologico di propagazione
1.3 Fake news e libertà di espressione: il quadro normativo ed i principali risvolti giuridici
1.4 Fake news e disinformazione: ‘domanda’ e ‘offerta’
2. La blockchain: un nuovo paradigma per il contrasto alle fake news
2.1 Blockchain e lotta alle fake news: le specificità
2.2 Possibili utilizzi della blockchain da parte delle Autorità pubbliche nella lotta alle fake news
3. Conclusioni
1. Introduzione al fenomeno delle fake news
1.1 Cosa sono le fake news?
Le fake news sono ormai divenute un fenomeno crescente, con cui ogni utente si trova a relazionarsi quotidianamente. Nel contesto attuale, esse hanno acquisito una dimensione ormai non più trascurabile: l’AGCOM[1], tra il 2019 e l’inizio del 2020 ha stimato che la percentuale di fake news rispetto al numero complessivo di notizie online prodotte, in media, è pari al 6,5%, con picchi che raggiungono il 7,9%.
In realtà, le cosiddette bufale sono un fenomeno datato ma, col tempo, divenuto sempre più pervasivo e costante nella quotidianità, assumendo via via forme e modalità differenti. Nel complesso, tale fenomeno è caratterizzato dalla circolazione di notizie dal contenuto ingannevole e non veritiero sebbene, di fatto, non di rado si faccia un utilizzo improprio dell’espressione: infatti, va rilevato che ‘la notizia falsa può essere intesa in senso stretto ovvero in senso ampio. Secondo la prima accezione, fake news è solo la notizia totalmente o parzialmente falsa, che presenta i connotati tipici della fraudolenza e che viene fornita con l’intento di far passare per vero un fatto che tale non è, dandole la veste dell’informazione. Intesa in senso ampio, fake news è, invece, la notizia errata perché imprecisa, distorta o non ben documentata a seguito anche di un travisamento colposo’[2]. Sostanzialmente, distinguere tra le due accezioni porta a effettuare una prima, importante distinzione all’interno del “macrosistema fake news”: quella fra disinformation (la deliberata creazione e diffusione di informazioni false) e misinformation (la condivisione involontaria di notizie errate), due concetti che evidentemente afferiscono all’intenzionalità di ingannare o “pilotare” l’opinione altrui.
Ma in quale contesto si sono sviluppate le fake news? E quali i fattori che hanno indotto alla loro proliferazione? Il fenomeno è da ricondurre alla rivoluzione digitale e al conseguente sviluppo della cosiddetta società dell’informazione, concetto strettamente collegato a quello di società post-industriale e che, a partire dagli anni Settanta, sta a indicare ‘una società moderna che, giunta al culmine del processo di industrializzazione, deve - per continuare a crescere - concentrare i propri sforzi verso la produzione non più di beni materiali bensì di servizi immateriali’[3], una società nella quale, secondo l’ex Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan, ‘tutte le potenzialità dell'essere umano vengono valorizzate grazie all'accesso alle tecnologie e all'educazione che permette di imparare ad utilizzarle in modo efficace’[4]. Il concetto di società dell’informazione, dunque, richiama il ruolo crescente che la creazione e la distribuzione dell’informazione hanno man mano acquisito nella realtà quotidiana ad ogni livello e l’altrettanto crescente rilevanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).
È quasi superfluo sottolineare che lo sviluppo della società dell’informazione ha avuto un impulso decisivo con l’affermazione di Internet agli inizi degli anni Novanta, una rivoluzione tecnologica, ma soprattutto socio-culturale: il web ha reso libero l’accesso alle informazioni, a tutti e a tutte le latitudini, in qualsiasi momento e in qualsiasi formato, di fatto determinando una fruibilità generalizzata dei contenuti e delle informazioni fino a determinare la massificazione della rete, fattori che conseguentemente si sono rivelati terreno fertile per l’emergere dei fenomeni di disinformazione. Tuttavia, la diffusione dei contenuti informativi attraverso Internet ha comportato una trasformazione non solo nei modelli di consumo delle notizie, ma anche nei processi di produzione e distribuzione dell’informazione: ‘ (…) mutata risulta la tempistica con la quale viene creato il prodotto informativo così che il ridotto ciclo di produzione implichi necessariamente una contrazione del tempo dedicato alla verifica dei fatti e dell’attendibilità delle fonti. Inoltre, il processo di digitalizzazione ha prodotto nuove modalità di fruizione dell’informazione che, sebbene abbiano comportato un aumento dell’accesso dei cittadini alle fonti informative, hanno al contempo permesso un incremento del rischio di consumo superficiale e disattento del contenuto informativo. (…) Più nello specifico, per quanto riguarda gli effetti prodotti sull’opinione pubblica, data la viralità con cui si diffondono i contenuti fake e la loro capacità polarizzante, questi risultano connotati da emozionalità, radicamento, capillarità nella diffusione e persistenza nel tempo’[5].
In breve tempo si è assistito a una commistione di ruoli che ha visto “domanda” e “offerta” di informazione mescolarsi costantemente, con buona pace del ruolo del giornalista e soprattutto della verifica delle fonti e della loro veridicità: chiunque (talvolta sotto mentite spoglie), in nome del principio della libertà di espressione sancito costituzionalmente dall’art. 21, si è sentito in diritto di aprire un sito, un blog o una pagina Facebook senza essere vincolato da norme deontologiche o etica professionale. Questo, attualmente, rende praticamente impossibile risalire alla fonte delle notizie e distinguere tra verità e falsi: il debunking, ossia lo smascheramento delle bufale, è divenuto ormai impraticabile, salvo qualche rara eccezione. La multipolarità di internet, dunque, è nel contempo la sua forza e il suo limite.
Poste le opportune precisazioni sul concetto di fake news, è evidente che si tratta di un fenomeno ricollegabile a dinamiche ben più ampie, che talvolta rispondono a logiche ben precise di distorsione della realtà. Ciò è reso possibile operando su punti critici, quali l’emozionalità e il pregiudizio, perché assumono una maggiore capacità di penetrazione nell’opinione pubblica rispetto alla verità scientifica, ancor più nei momenti storici caratterizzati da crisi e fasi emergenziali (la pandemia legata al Coronavirus è l’esempio più vicino e immediato).
La distorsione deliberata della realtà al fine di modellare la percezione e le opinioni delle masse, costituisce un tema ampiamente dibattuto da illustri studiosi (uno su tutti: Noam Chomsky[6]) e che viene definita “post-verità”. Quest’ultima, definita dalla Treccani come ‘pseudoverità costruita attraverso scelte individuali e collettive che fanno perno sull’emotività e le convinzioni condivise dall’opinione pubblica prescindendo del tutto o in parte dalla conformità con il reale’[7], individua le modalità con cui è perpetrata la manipolazione della realtà (che ha assunto una rinnovata dimensione grazie alla spiccata capacità di penetrazione dei mezzi di comunicazione e ancor più dei social network) della quale le fake news rappresentano il “braccio armato”. È da rilevare, tuttavia, come si tenda ormai a sovrapporre i concetti di fake news e post-verità sebbene essi si differenzino in realtà ‘sia per i contenuti, sia per i soggetti coinvolti. Sotto il primo profilo, infatti, mentre il fulcro della fake news è una notizia, falsa, ma pur sempre una notizia intesa nel senso dell’informazione circa un fatto o un accadimento, la post verità ha ugualmente come base un fatto, ma questo passa in secondo piano e diventa quasi del tutto irrilevante rispetto a voci, credenze personali ed emozioni che su di esso si sono innescate. (…) Più specificamente, la post verità corrisponde a un’opinione personale che assurge grazie ad una diffusione indiscriminata al rango di notizia, e come tale capace di fondare il convincimento delle persone. La differenza tra fake news e post verità si consolida quando si esamina il profilo della diffusione. Mentre per il caso della notizia falsa a essere preso in considerazione è soprattutto l’autore, colui, cioè, che l’ha elaborata e poi prodotta, nell’ipotesi della post verità l’attenzione è focalizzata sull’opinione pubblica sul cui libero convincimento essa va a incidere. (…) In tal caso, infatti, le credenze si diffondono senza che sia possibile risalire a colui che per primo ne ha fatto un’opinione personale che si è, poi, propagandata’[8].
1.2 L’offerta di disinformazione: i creatori di fake news e il meccanismo psicologico di propagazione
Si è già vista in precedenza la differenza tra disinformation e misinformation. Ora, è opportuno illustrare quali siano i diversi motivi e gli interessi che soggiacciono alla creazione di notizie false. Secondo la classificazione postulata da Claire Wardle, direttrice della rete internazionale sulla verifica delle fonti online First Draft News[9], diverse sono le modalità di disinformazione, quasi a comporre una scala in base al grado di intenzionalità nell’ingannare gli utenti. La Wardle distingue tra:
- Satira/parodia: nessuna intenzione di causare danni, ma ha il potenziale per trarre in inganno
- Collegamento falso: titoli, immagini o didascalie non supportano il contenuto
- Contenuto ingannevole: uso ingannevole di informazioni per screditare un’ideologia o un individuo
- Contesto falso: contenuto autentico accompagnato da informazioni contestuali false
- Contenuto impostore: contenuto spacciato come proveniente da fonti realmente esistenti
- Contenuto manipolato: informazioni o immagini autentiche manipolate per trarre in inganno
- Contenuto inventato: contenuto falso al 100%, costruito per trarre in inganno
La Wardle incrocia poi tali modalità con otto diverse motivazioni che possono spingere a creare una notizia falsa (vedi tabella che segue): cattivo giornalismo, parodia giornalistica (mock journalism), provocazione/presa in giro, interesse particolare, faziosità, profitto, influenza politica e propaganda ideologica.
Anche in questo caso, si viene a creare un climax basato sull’intenzionalità di trarre in inganno e sull’ampiezza dell’obiettivo finale: dal cattivo giornalismo (l’errore umano dovuto a mancata verifica delle fonti, elemento che rientra dunque nella misinformation), passando per gli interessi e il profitto personali, fino ad arrivare al deliberato inquinamento dell’ecosistema informativo a scopi politico-ideologici. Il resto lo fanno poi precise strategie comunicative (si pensi ai titoli clickbait o acchiappaclick, funzionali alla stimolazione della curiosità dell’utente, al fine di incoraggiare l’apertura di un contenuto) e tecnologiche (si pensi ai già citati algoritmi utilizzati dalle piattaforme online per rivolgersi a target di utenza ben precisi), che analiticamente sfruttano le “debolezze” del pubblico al quale si è scientemente deciso di rivolgersi.
Cosa spinga il popolo del web e dei social alla credenza/condivisione di una fake news è un quesito cruciale, la cui risposta può essere ritrovata nelle teorie di psicologia sociale che riguardano le euristiche, la limitata razionalità e la ridotta capacità di filtrare. Tra gli studi più importanti:
- Mantovani[10]: gli esseri umani tentano di adattare le proprie schegge identitarie alle diverse verità; la persuasione alla fake news è dunque soggettiva e data da variabili individuali eterogenee quali il livello di acculturazione, l’età, il genere e la propensione alla fiducia. E i potenziali fruitori/untori contribuiscono alla diffusione delle bufale in mancanza degli indici di comunicazione non verbale, preziosi indizi senza i quali è più difficoltoso riconoscere la falsità di una notizia in forma scritta.
- Festinger e la dissonanza cognitiva[11]: è la tensione, il disagio, la difficoltà che si provano quando si hanno due idee opposte e incompatibili o quando le credenze non corrispondono all’agito. L’individuo, quindi, cerca automaticamente di eliminare o ridurre la dissonanza e il disagio psicologico attivando diversi processi elaborativi, che permettono di compensare la dissonanza e ripristinare l’autostima. E tutto questo, senza alcun nesso con l’appropriatezza o la bontà del risultato finale (nel caso delle bufale, la veridicità delle notizie): ciò che conta è semplicemente ritrovare un senso di coerenza interna.
- Klapper e l’esposizione selettiva[12]: strettamente collegata alla precedente, è una forma di dissonanza cognitiva che porta un individuo a ricercare le informazioni in appoggio alla posizione sostenuta e a evitare l’informazione discrepante. Tale processo influenza il meccanismo di percezione dell’individuo, portandolo a concentrarsi su stimoli basati sulle sue aspettative, tralasciando il resto delle informazioni.
- Loewenstein e la curiosità[13]: la conoscenza pregressa individuale ha un ruolo decisivo nello sviluppo della curiosità, definita come ‘funzione cognitiva indotta che sorge alla percezione di una lacuna nelle conoscenze’. La curiosità necessita quindi di una preesistente conoscenza di base; in sostanza, a un livello medio di conoscenza corrisponde il livello massimo di curiosità, laddove una totale assenza di conoscenza o, al contrario, la conoscenza completa di un argomento abbassano sensibilmente il livello di curiosità.
1.3 Fake news e libertà di espressione: il quadro normativo ed i principali risvolti giuridici
Come ampiamente osservato nei precedenti paragrafi, i progressi tecnologici e le piattaforme digitali hanno dimostrato un maggiore impatto sulla produzione d’informazione: internet ha contribuito in maniera decisiva ad attuare quella democratizzazione delle informazioni che, tra le altre cose, ha permesso agli internauti di ottenere la “promozione” da semplici fruitori di contenuti multimediali a fantasiosi creatori. Tutto ciò ha reso ancor più pregnante la tutela del pluralismo, non solo politico e sociale, ma anche informativo - sempre più spesso anche di natura non professionale – principio, anch’esso, determinante per il “ciclo vitale” delle fake news e che trova riconoscimento e tutela negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali.
Il pluralismo informativo e la sua tutela rientrano nel più ampio principio della libertà di espressione, concetto generale di cui la libertà di informazione ne è un’ulteriore estensione. La libertà di espressione è sancita dall’articolo 21 della Costituzione italiana, il quale non cita espressamente il diritto all’informazione; tuttavia, nel corso degli anni, la giurisprudenza costituzionale ha prefigurato un orientamento volto a ‘riferire all’art. 21 la tutela non solo del “diritto di informare” come profilo attivo della libertà di espressione riferita a coloro che operano nel sistema dei media, ma anche del “diritto all’informazione” come profilo passivo riferito a tutti i cittadini in quanto componenti di quella opinione pubblica su cui la democrazia si fonda’[14]. A questi va aggiunto anche il diritto di poter accedere all’informazione stessa. Inoltre, la Corte Costituzionale ha avuto modo di fornire, soprattutto con la sentenza n° 826 del 14 luglio 1988, un quadro più preciso della nozione di pluralismo, suddividendolo in interno ed esterno: ‘la nozione di pluralismo interno ha inteso riferirsi all’apertura del mezzo informativo alle diverse tendenze politiche e culturali presenti nel Paese (dunque correlandosi principalmente al servizio pubblico), mentre il pluralismo esterno si è assestato come concetto che va oltre il contenuto del messaggio trasmesso, postulando la necessità di garantire una pluralità di voci in tutti i media’[15]. Da qui il collegamento stretto della nozione di pluralismo con il diritto all’informazione e la libertà di espressione.
La libertà di espressione e il pluralismo informativo trovano tutela non solo a livello europeo, nell’ambito dell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ma anche a livello internazionale: in particolare, l’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU) e all’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani.
A più riprese le istituzioni europee sono intervenute sul tema del pluralismo informativo, in particolare con la Risoluzione n. 2143 (2017)13 del Consiglio d’Europa[16] con la quale ha invitato i Parlamenti nazionali a porre all’ordine del giorno discussioni attinenti ai media e all’informazione on line, dapprima sottolineandone l’importanza nella diffusione di notizie che altrimenti rimarrebbero sconosciute all’opinione pubblica, quindi rilevandone la rilevanza nell’indebolimento dell’informazione tradizionale di tipo professionale e, di conseguenza, nello sviluppo del fenomeno delle fake news. Nel contempo, per ovviare al problema ha stilato delle linee-guida indirizzate, da un lato, verso un rafforzamento sia del giornalismo professionistico e dei suoi standard qualitativi, sia della capacità critica della popolazione attraverso la promozione dell’alfabetizzazione mediatica; dall’altro lato, esse raccomandano l’adozione sia di norme più chiare sulla responsabilità dei proprietari di siti internet per i contenuti postati da terzi, sia di meccanismi di allerta e di rettifica veloce, in modo da permettere la segnalazione e la rimozione dei contenuti falsi nel più breve tempo possibile.
Il Parlamento italiano, ad esempio, sembra aver recepito l’input dettato dalle raccomandazioni delle istituzioni europee, attaverso la elaborazione di tre Disegni di legge. Il primo, il n. 2688 noto come Disegno di legge Gambaro, contenente ‘Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica’, depositato il 7 febbraio 2017: il Disegno da un lato ipotizza tre nuove fattispecie di reato (art. 656 bis ‘Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche’, con ammenda fino a 5.000 euro e, nel caso che con la pubblicazione di notizie false si incorra anche nel reato di diffamazione, un ulteriore risarcimento danni oltre a quello previsto dall’art. 185 c.p.; artt. 265-bis e 265-ter, delitti contro la personalità dello Stato, rubricati ‘Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell’opinione pubblica’ – con reclusione non inferiore a dodici mesi e ammenda fino a 5.000 euro - e ‘Diffusione di campagne d’odio volte a minare il processo democratico’ – con reclusione non inferiore a due anni e con l’ammenda fino a 10.000 euro); d’altro canto, per contrastare l’anonimato e tutelare i soggetti lesi dalla pubblicazione di notizie, mira a una maggiore responsabilizzazione dei gestori di piattaforme informatiche obbligandoli, nel caso di piattaforma destinata alla pubblicazione o diffusione di informazioni presso il pubblico, a darne comunicazione al Tribunale territorialmente competente, a monitorare i contenuti diffusi e a rimuoverli nel caso di pubblicazione di notizie non attendibili.
Il secondo Disegno di legge Zanda-Filippin, recante ‘Norme generali in materia di Social Network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news’, è rivolto esclusivamente ai fornitori di servizi di social network e, a differenza del primo, non introduce nuove ipotesi di reato ma si limita a sancire, in capo al fornitore del servizio telematico, responsabilità amministrative in relazione ai contenuti pubblicati dagli utenti del servizio e considerati illeciti (tra le quali obblighi di gestione dei reclami, comunicazione e rimozione dei contenuti illeciti). Il trattamento sanzionatorio è quello pecuniario, per un ammontare diversificato a seconda della violazione commessa (che va comunque dai 500.000 fino a un massimo di 5 milioni di euro).
La Proposta di legge n° 4692 (Proposta Di Girolamo e altri), denominata ‘Introduzione del divieto dell’uso anonimo della rete internet e disposizioni in materia di tutela del diritto all’oblio’ e presentata il 10 ottobre 2017 alla Camera dei deputati, mira a vietare l’immissione di informazioni in via anonima sul web, nonché di tutelare il diritto all’oblio. La proposta introduce ipotesi di illecito contravvenzionale, il cui trattamento sanzionatorio si traduce in ammende che vanno dai 25.000 euro per chiunque immetta contenuti in maniera anonima nella rete internet, sino ai 5 milioni di euro per le piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni che vengano meno agli obblighi di registrazione degli utenti con le modalità stabilite dalla suddetta legge.
1.4 Fake news e disinformazione: ‘domanda’ e ‘offerta’
Le fake news e la disinformazione fanno parte di un unico insieme il quale presenta, però, una struttura bipolare composta da due grandi fuochi: da un lato, chi produce e pubblica le notizie, dall’altro, chi ne usufruisce ed eventualmente le diffonde e le condivide. Produttori da una parte, “consumatori” finali dall’altra. Offerta di informazione e domanda di informazione. Una dicotomia prospettata altresì dall’AGCom nell’ambito dell’indagine conoscitiva “News vs. fake nel sistema dell’informazione”[17], secondo la quale ‘non sono soltanto le modalità dell’informazione dal lato dell’offerta (e cioè la natura frammentata ripetitiva della stessa) a generare i fenomeni di falsa percezione, ma anche le attitudini dal lato della domanda’. I due fuochi sono strettamente interconnessi tra loro in un rapporto di causa-effetto circolare, nel quale uno legittima l’esistenza dell’altro, alimentandosi a vicenda. Allo stesso tempo, tuttavia, presentano peculiarità di fondo differenti: l’uno – la domanda di informazione - presenta una preponderante sfera emozionale, la cui natura conduce la narrazione a prevalere sull’informazione, i contenuti narrati a sopraffare la veridicità dei fatti e le emozioni ad avere maggior influenza rispetto alle prove; l’altro – l’offerta - sfrutta scientemente l’emotività a proprio vantaggio, talvolta attraverso l’utilizzo di algoritmi che permettono di raggiungere con estrema precisione il target di consumo cui si rivolge.
Le descrizioni e le teorie sin qui esposte trovano conferma nelle posizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni. In particolare, nell’indagine condotta sulle fake news[18], l’Autorità condensa le varie teorie alla base della percezione delle fake news, sottolineando come si siano affermate due interpretazioni prevalenti: l’una ‘legata ai processi mentali veloci, intuitivi, “automatici”, basati (…) sulle routine cognitive, e, quindi, sulla “pigrizia” della mente nell’attivare i processi “controllati”. L’altra, invece, (…) in ragione dell’attivazione di processi mentali analitici convergenti i quali, anche quando generati da una iniziale falsa percezione, finiscono per selezionare, nel contesto informativo, solo quegli elementi che confermano le proprie (false) percezioni, (…) per avvalorare le proprie convinzioni e proteggere la propria ideologia politica’. Alla luce di queste due diverse interpretazioni, altrettante sono le correnti di pensiero: ‘da un lato, vi è la teoria classica del dualismo dei processi mentali, la quale sostiene che nell’ambito dei due sistemi cognitivi – quello intuitivo (il sistema 1) e quello analitico (il sistema 2) – (…) l’efficacia dei contenuti di disinformazione nell’ingannare gli individui sarebbe prevalentemente legata al sistema 1 (…) e, quindi, alla ”pigrizia” della mente nell’attivare i processi “controllati” del sistema 2 (…). L’informazione ricevuta per prima può determinare così una presunzione di “conoscenza” che induce a ordinare e a classificare la seconda informazione su un piano diverso di “sfida cognitiva” e così via. Dall’altro lato, un diverso filone di ricerca sostiene che gli individui potrebbero cedere alla disinformazione a causa proprio dell’operare di processi mentali analitici generati a partire da una iniziale falsa percezione di un dato fenomeno (…). Questa strategia cognitiva comporta che le persone, in base alle proprie convinzioni iniziali (status quo), siano inclini ad attribuire credibilità maggiore alle informazioni coerenti con la propria ideologia’. Nonostante questo quadro complesso, ‘la ricerca è tuttavia unanime nel ritenere che i fattori psicologici degli individui siano una componente determinante dei processi di propagazione della disinformazione, in particolare di quella online’.
Nel complesso, le fake news diventano credibili per quella pletora di persone che utilizza i bias cognitivi - scorciatoie - per elaborare il sovraccarico di informazioni senza verificare la veridicità della notizia o la fonte da cui proviene. In tutto ciò, anche la natura stessa del web e in particolare dei social network diventa un fattore determinante: in tali contesti, gli utenti generalmente interagiscono con un insieme ristretto di fonti informative, ciò che può favorire la comparsa delle “dinamiche del branco”. Esistono, infatti, veri e propri spazi virtuali popolati da utenti che condividono la stessa opinione, le eco-chamber, nei quali la convinzione/credenza che una bufala sia vera (per quanto palesemente inverosimile) è rafforzata dal branco.
In un contesto come quello profilato, è doveroso provare a comprendere se sia possibile porre un freno al dilagare di un fenomeno tanto vasto quanto deleterio. Lo tsunami, a tratti inarrestabile, delle fake news può essere in qualche modo arginato dalle nuove tecnologie? E nella fattispecie la Blockchain, forse quella potenzialmente più rivoluzionaria e paradigmatica, potrà rappresentare la nuova frontiera della lotta alla disinformazione sul web, alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici?
2. La blockchain: un nuovo paradigma per il contrasto alle fake news
È opinione diffusa che la Blockchain, tra le nuove tecnologie, sia quella che più di tutte - in un futuro non troppo lontano - potrebbe rivoluzionare e modificare ineluttabilmente gli stili di vita delle persone allo stesso modo in cui, a suo tempo, ha fatto Internet. Un fenomeno che si sta rilevando estremamente trasversale e versatile, adattabile ai più svariati ambiti (dalla Finanza all’Agrifood, dal settore bancario alla Sanità, dalla Pubblica Amministrazione all’arte e la musica) e questo perché, è opportuno chiarirlo sin da subito, la Blockchain non è una nuova tecnologia, bensì un nuovo modo di utilizzare tecnologie già esistenti: in poche parole, un nuovo paradigma.
Non è questa la sede in cui spiegare approfonditamente il funzionamento della Blockchain; tuttavia, può essere utile presentarne un quadro generale per poi evidenziare le sue peculiarità più funzionali nella lotta alle fake news.
Con l’espressione Blockchain si identifica una tecnologia basata sulla logica del database distribuito (la DLT, Distributed Ledger Technology): in questo meccanismo, il database è strutturato in una catena di blocchi che contengono ciascuno più transazioni e che sono tra loro collegati in una rete (che, in soldoni, non è altro che l’insieme dei server collegati tra loro, i nodi). I cosiddetti nodi hanno il compito di vigilare e approvare tutte le transazioni (attraverso un meccanismo di consenso) formando così una rete nella quale il server di ciascun nodo condivide l’archivio di tutta la blockchain e conseguentemente tutte le transazioni contenute nei blocchi. Ogni blocco, oltre ai dati delle transazioni effettuate, include l’hash (una funzione algoritmica di lunghezza predefinita) che lo identifica univocamente e che permette il collegamento con il blocco precedente: si forma, in questo modo, la catena. Ciascun blocco è dunque un archivio per tutte le transazioni, che possono essere modificate solo con l’approvazione (della maggioranza) dei nodi della rete. Ciascuna transazione e le informazioni ad essa correlati vengono validati da un marcatore temporale o Timestamp, una sequenza di caratteri che identifica univocamente data e ora di un certo evento e ratifica un documento informatico e la transazione che lo contiene.
Quanto il clamore sulla blockchain sia cresciuto in questi ultimi tempi si può intuire dalla maggiore attenzione riservatale anche dalle istituzioni: il Parlamento Europeo[19], attraverso la Risoluzione del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione ha di fatto aperto alla blockchain come strumento ‘che può democratizzare i dati e rafforzare la fiducia e la trasparenza”, in quanto migliora “l’efficienza dei costi delle transazioni eliminando intermediari e costi di intermediazione, oltre ad aumentare la trasparenza delle transazioni’; inoltre, afferma che ‘nel caso dei contenuti creativi ‘digitalizzati’, la DLT (Distributed Ledger Technology) può consentire di tracciare e gestire la proprietà intellettuale e facilitare la protezione dei diritti d’autore e dei brevetti’ e che ‘la DLT potrebbe contribuire a collegare i creatori al loro lavoro’. Anche il Parlamento italiano, attraverso l’articolo 8-ter del Decreto Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12)[20], si è pronunciato sul tema, di fatto legittimando l’uso della Blockchain in Italia: esso prima definisce le ‘tecnologie basate su registri distribuiti’, poi afferma che ‘La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014’, ovvero comparandola alla firma elettronica.
Il funzionamento della Blockchain segue alcuni essenziali principi[21] che, messi insieme, le conferiscono quel carattere innovativo e potenzialmente rivoluzionario di cui si è già detto:
- Immutabilità e infalsificabilità delle informazioni: gli archivi distribuiti sono inalterabili e immuni da corruzione in quanto presenti su tutti i nodi, pertanto non possono essere retroattivamente modificati se non tramite l’approvazione della maggioranza della rete
- Non duplicabilità degli asset digitali: con le transazioni, nella blockchain vengono trasmesse risorse digitali uniche. La garanzia dell’unicità rappresenta un valore assoluto (si pensi alle criptovalute, che se potessero essere duplicate perderebbero il loro valore sino al completo annullamento, o a qualsiasi opera dell’ingegno)
- Sicurezza: ogni transazione, ovvero i dati che la rappresentano, è sottoposta ad un meccanismo di firma a doppia chiave asimmetrica simile a quello della firma digitale: l’utente ha quindi a disposizione una chiave pubblica (per avviare la transazione) ed una privata (per sottoscriverla o attivare determinati servizi)
- Trasparenza: tutti i partecipanti alla rete hanno la possibilità di verificare e controllare la correttezza delle transazioni (di cui si ha contezza dell’esatta provenienza), che sono quindi totalmente tracciabili
- Affidabilità: essendo meno centralizzata, la blockchain risulta conseguentemente meno manovrabile e più sicura, al riparo da attacchi informatici. Se uno dei nodi della catena viene minacciato o compromesso, tutti gli altri nodi restano comunque attivi e operativi, preservando la catena e garantendo una maggiore resilienza dei sistemi
- Decentralizzazione e disintermediazione: la logica del registro distribuito, in antitesi con gli archivi centralizzati (nei quali la gestione dei dati e delle autorizzazioni è affidata a una autorità centrale e il sistema si basa unicamente sulla fiducia conferitale da tutti i partecipanti), permette di gestire l’aggiornamento dei dati con la collaborazione dei partecipanti alla rete, presso i quali i dati sono condivisi, accessibili, distribuiti. Ogni partecipante può attuare una transazione solo se la maggior parte degli utenti è d’accordo, senza la necessità di certificati rilasciati da organismi certificatori centralizzati, recidendo di netto la catena degli intermediari e permettendo quindi uno scambio di dati sicuro senza utilizzare mezzi di terze parti
- Consenso: è il meccanismo che regola l’approvazione delle transazioni e delle decisioni all’interno della rete. Il fatto che il consenso sia affidato a tutti, alla maggior parte o a un certo numero di soggetti con determinate caratteristiche, definisce la governance della blockchain, in base alla quale si distingue tra blockchain permissionless o pubbliche (in cui il consenso è distribuito su tutti i nodi della rete, a cui chiunque può accedere liberamente), blockchain permissioned o private (l’accesso alla rete e il meccanismo di consenso sono limitati soltanto ad alcuni soggetti autorizzati, che accettano la governance della rete) e blockchain ibride (permettono a chiunque di partecipare alla rete, ma solo ad alcuni “eletti” di occuparsi della validazione delle transazioni)
2.1 Blockchain e lotta alle fake news: le specificità
Come osservato nei precedenti paragrafi, il fenomeno delle fake news induce molteplici incertezze, che si riflettono sulla paternità dei contenuti e di riflesso la loro attendibilità, spesso minata dalla facilità con cui le notizie possono essere riprese, rieditate a piacimento (rispondendo a scopi che esulano dalla deontologia professionale, quali profitto personale e fini politico-ideologici) e ricondivise. Ciò implica, pertanto, anche notevoli criticità circa le modalità di distribuzione e di ricondivisione di tali contenuti nella rete. È evidente che, senza la possibilità di riconoscere inequivocabilmente la paternità di un contenuto, è impossibile porre un freno alle fake news; ed è altrettanto evidente che uno dei valori maggiormente colpiti dalla proliferazione delle notizie false è la credibilità del giornalismo vero, quello serio e professionale. Ed è qui che la blockchain potrebbe giungere in soccorso per provare a bloccare o quantomeno limitare i meccanismi ormai collaudati della macchina della disinformazione. Ciascun elemento sul registro distribuito è tracciabile in ogni sua parte e si può risalire alla sua esatta provenienza; inoltre, una volta scritti sul registro, i dati non possono essere modificati (vedi immutabilità delle informazioni). La blockchain, allora, potrebbe garantire un’informazione originale e verificata e, in un solo colpo, assolvere due compiti: da una parte, certificare l’autore e quindi la sua attendibilità; dall’altra, tracciare il percorso dei contenuti, affinché sia sempre possibile risalire alla fonte della notizia. In questo modo, la blockchain fungerebbe anche da “sigillo di ceralacca”, garantendo che tali contenuti, nella distribuzione sulle varie piattaforme online, non siano stati alterati. Collateralmente, quegli stessi contenuti sarebbero indissolubilmente legati a un riferimento temporale (il Timestamp), che assumerà le vesti di prova opponibile a terzi.
Effetto finale di questa prassi, se adottata diffusamente, sarebbe quello di creare un nuovo paradigma di distribuzione delle notizie nel mondo digitale, assumendo la forma di certificazione di qualità e, di conseguenza, di attendibilità del soggetto che ne dovesse fare uso.
Per quanto la Blockchain sia una innovazione tecnologica relativamente recente, sono diversi i progetti già messi in atto o quantomeno in fase di progettazione che intendono sfruttare le potenzialità dei registri distribuiti, anche nel campo dei media e del giornalismo.
Prima in Italia, l’ANSA ha recentemente lanciato un progetto denominato ANSAcheck[22], un nuovo sistema di certificazione delle notizie tramite tecnologia Blockchain che consente di “certificare” l’origine ANSA delle notizie, mettendole al riparo da coloro che intendono utilizzare in modo fraudolento il marchio della principale agenzia italiana di informazione. Il meccanismo è semplice: ogni articolo sul sito viene accompagnato dal bollino “ANSAcheck. Notizia d’origine certificata” che, se cliccato, grazie a una chiave crittografica identificativa che associa ogni notizia alla blockchain, rintraccia la corrispondenza o meno sulla piattaforma pubblica Ethereum. Attraverso il bollino di garanzia, quindi, sarà possibile verificare la provenienza delle notizie, siano esse presenti sulle piattaforme ANSA o distribuite ad altre testate o piattaforme, così da garantire al lettore la tracciabilità del dato e l’autenticità delle fonti delle notizie.
Ancor più ambizioso è LKSCOIN[23], il progetto in fase di sviluppo ad opera della fondazione no-profit italiana LKS Foundation. Tramite la creazione di un Token Non Fungibile (NFT), l’LKSCOIN appunto, si instaurerebbe un processo per cui il collegamento al contenuto digitale, la proprietà del contenuto e l’identità della fonte siano legati tra loro e registrati nella Blockchain attraverso una transazione univoca e irreversibile, che fungerebbe inoltre da prova temporale dell’esistenza di quello stesso contenuto. Grazie a questo processo, diverrebbe chiaro e certo chi è il reale utente-autore del contenuto digitale ed il luogo e la data di pubblicazione, obbligando i malintenzionati a doversi assumere la responsabilità di quanto pubblicato e, auspicabilmente, disincentivarli dal perseguire i loro intenti truffaldini, incentivando invece giornalisti o blogger che ripubblicano notizie altrui a utilizzare soltanto contenuti certificati dal sistema LKSCOIN. Rispetto all’ANSAcheck, che accerta soltanto che un articolo sia presente sul database di ANSA, il sistema LKSCOIN certifica l'esistenza di qualsiasi contenuto, legando indissolubilmente contenuto e utente.
Sul fronte della valorizzazione della figura del giornalista, PIC[24] (Protocollo Informazione Certificata), ideato dal giornalista del Sole 24 Ore Marco Piccaluga, sarà presto lanciato dall’Ordine dei Giornalisti. Il PIC altro non sarà che un bollino di garanzia, posto a margine degli articoli e della firma dei cronisti, che conterrà un codice QR attraverso cui il lettore potrà verificare diversi elementi, quali l’effettiva iscrizione all’albo professionale dell’autore dell’articolo, il suo numero di tessera e, in futuro, anche se egli è o meno in regola con i corsi di aggiornamento obbligatori, oltre al codice hash che attesta la presenza sulla blockchain. La possibilità di consultazione di tutti questi elementi costituirebbe un valore aggiunto non solo per l’autorevolezza dell’autore ma anche per quella dei contenuti, distinguendoli da quelli privi del bollino e conferendo loro una maggiore credibilità: essere iscritti all’Ordine dei Giornalisti, infatti, implica responsabilità e rispetto di norme deontologiche che implicano, ad esempio, la rigorosa verifica delle fonti.
Interoperability[25], una startup italiana, punta a introdurre un sistema innovativo che non solo miri alla certificazione del contenuto su blockchain, ma che agisca altresì sull’aspetto soggettivo. Da un lato, con un procedimento simile a quello di LKS, registra le news all’interno di token non fungibili, che includono metadati importanti quali firma biometrica dell’autore, luogo in cui è stata scattata una foto, testata giornalistica su cui è stata pubblicata la notizia, eventuali copyrights; dall’altro – ed è questo il vero fattore di novità - punta a incentivare i comportamenti virtuosi dei vari attori e penalizzare quelli scorretti provando a intervenire, oltre che sulla fase di creazione, anche su quelle di rilancio, commento, traduzione, rielaborazione e diffusione delle notizie. Il meccanismo che premia le “buone condotte” (quali firmare le notizie, citare le fonti, ecc.) si basa su una piattaforma di gamification che crea un sistema di accumulo crediti allo scopo di aumentare, per giornalisti e autori, il proprio rating e quindi la propria autorevolezza.
Sul versante diritti d’autore, infine, è stata ideata una piattaforma, CreativitySafe[26], allo scopo di tutelare la proprietà intellettuale di tutti i creativi, soprattutto di quelli più “piccoli” a fronte, invece, di una sempre maggiore concentrazione di potere contrattuale nelle mani delle grandi realtà internazionali. Attraverso la registrazione sulla blockchain, la piattaforma permette di attribuire una data certa ai contenuti ma soprattutto redigere un “Dossier prova d’autore” che ne dimostri la titolarità, garantendone la validazione temporale.
2.2 Possibili utilizzi della blockchain da parte delle Autorità pubbliche nella lotta alle fake news
I progetti e le applicazioni pratiche sinora prospettate, è evidente, risultano iniziative intraprese da soggetti privati. Come si è visto, ciascuna di esse potrebbe fronteggiare in modo più o meno efficace il problema della paternità e dei diritti d’autore dei contenuti, legandoli in maniera perpetua e tracciabile ai loro rispettivi autori grazie ai meccanismi che governano il funzionamento della blockchain. È altrettanto evidente, però, che rimarrebbe irrisolta la questione della correttezza e della veridicità delle informazioni: la blockchain, infatti, di per sé garantisce l’esistenza dell’informazione ma non la verità e serve a marcare una differenza tra contenuti verificati e non, piuttosto che tra contenuti veri e falsi.
Le piattaforme basate sulla logica dei registri distribuiti garantiscono la certezza, l’immutabilità, la trasparenza del dato, elementi che possono essere, questo sì, dei possibili correttivi, ma che non sono in grado da soli di fornire anche la garanzia di qualità del prodotto: se il dato in origine è scorretto o non veritiero, la blockchain non lo corregge. Ed è proprio a questo punto che si potrebbe considerare l’entrata “in gioco” delle Autorità pubbliche (nel caso specifico, l’AGCom la quale, con il Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali[27] e le successive indagini citate in precedenza[28], ha intrapreso una decisa azione per contrastare il fenomeno della disinformazione individuando linee-guida e codici di condotta), quali garanti della correttezza e della fondatezza delle informazioni, a fornire l’ultimo elemento necessario per “chiudere il cerchio”.
È dunque possibile immaginare anche progetti, ad opera di soggetti pubblici, che implicano l’utilizzo della blockchain? Stando ai dati di fatto, la risposta è affermativa. I risultati della ricerca “Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger” della School of Management del Politecnico di Milano[29] evidenziano che anche nel 2019 il trend dei progetti legati alla blockchain sia in costante crescita e che proprio le PA, dopo il settore finanziario, siano tra i soggetti più attivi. E allora, piuttosto che chiedersi se sia possibile, verrebbe da interrogarsi su quali siano le modalità con le quali le Istituzioni potrebbero mettere in atto un progetto globale e sistemico di contrasto alla disinformazione, che possa coinvolgere tutti i soggetti attivi nella filiera dell’informazione. Quando si parla di Istituzioni pubbliche, è difficile pensare a progetti basati su blockchain permissionless, poiché ‘Immaginare in Italia di poter disintermediare la pubblica amministrazione attraverso l’utilizzo di una blockchain completamente distribuita sarebbe sia utopistico sia anti-storico, essendo costruito il nostro sistema giuridico, a partire dalla Costituzione, su una struttura a base verticistica, che si dirama in pubbliche amministrazioni centrali e locali e che assegna ruoli e compiti specifici a ciascuna di esse (si veda l’art. 117 Cost.)’[30]. È allora possibile immaginare una rete basata su blockchain di tipo ibrido, aperta a tutti quegli attori della filiera dell’informazione conformi a specifici requisiti - iscrizione a un albo professionale, essere in regola con i corsi di aggiornamento obbligatori, ecc. - ma la cui gestione sia affidata a pochi soggetti (in questo caso, AGCom e Ordine dei Giornalisti su tutti)? Un sistema nel quale, oltre agli organismi pubblici e ai giganti dell’informazione (agenzie di informazione e gruppi editoriali a carattere nazionale) possa includere anche attori più “piccoli”, quali i freelance, che possiedano però i requisiti di cui sopra?
3. Conclusioni
La Blockchain può realmente essere la nuova frontiera della lotta alla disinformazione in rete? Questa è stata la domanda di partenza, alla quale si può ora azzardare una risposta, alla luce delle considerazioni sin qui fatte. Si è visto come le fake news siano un fenomeno assai complesso, nel quale due sono gli asset da tenere in considerazione: “offerta” di disinformazione (i produttori di bufale, mossi da differenti intenti) e “domanda” (i consumatori finali delle notizie, asset nel quale l’aspetto emotivo è quello preponderante). Nel sottolineare le peculiarità della blockchain e quali utilizzi se ne possano fare per fronteggiare la disinformazione, salta all’occhio una prima importante evidenza: la blockchain, sostanzialmente, può essere incisiva sul versante dell’offerta ossia dei “produttori” di bufale, ma decisamente meno su quello dei consumatori finali. È pacifico che le tecnologie poco possono contro le credenze, i pregiudizi e le emozioni; le persone che accettano e condividono indiscriminatamente le bufale raramente sono interessate a stabilire la loro veridicità, anzi sono pronte a sostenerle fintanto che si adattano a una narrazione che risponda ai propri preconcetti e alle proprie convinzioni.
Tuttavia, tra le “vittime” della disinformazione non vi sono soltanto coloro che deliberatamente scelgono di escludere aprioristicamente qualunque forma di pensiero critico per salvaguardare le proprie convinzioni, ma anche chi, suo malgrado, subisce inconsapevolmente e in buona fede il fascino delle fake news. E allora ben vengano, in questi casi, i “bollini di garanzia”, le certificazioni dei contenuti sulla blockchain e strumenti simili che, congiuntamente a un’azione da parte delle Istituzioni decisa, capillare e mirata a diffondere e promuovere tra gli utenti l’educazione al fact-checking (sia delle notizie che delle fonti) potrebbe presumibilmente apportare qualche miglioria sotto questo punto di vista. E ben vengano le ipotesi di progetti lanciati dalle Autorità pubbliche per la creazione di una rete organica e comprensiva dei principali attori del settore fra loro indipendenti, anche ideologicamente, in modo tale da preservare neutralità e pluralismo dell’informazione: una rete che spingerebbe ai margini quelle piattaforme ostinate a riportare contenuti non certificati, ma senza cancellarle dal panorama informativo (salvaguardando così il principio della libertà di espressione sancito dall’articolo 21 della Costituzione) e ponendo di fronte all’evidenza chiunque continuasse deliberatamente a dargli credibilità. Perché è vero che “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”. Ma per tutti gli altri, c’è la Blockchain.
[1] Nell’“Osservatorio sulla disinformazione online – Speciale Coronavirus”. Il primo numero, inserito tra le attività del Tavolo Piattaforme digitali e Big data – Emergenza Covid -19, è dedicato all’analisi della produzione di informazione e disinformazione sul tema del Covid -19. I valori riportati sono aggiornati al 22 marzo 2020 (https://www.agcom.it/documents/10179/18199220/Documento+generico+01-04-2020/47636882-2d30-42dd-945d-ffc6597e685f?version=1.0)
[2] Federica De Simone, ‘’Fake news’, ‘post truth’, ‘hate speech’: nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale’, in Archivio Penale 1/2018, consultabile al link: http://www.archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=a76f1f38-3df3-450e-a1b4-935b311fe816&idarticolo=15354
[3] ‘Aspetti della società dell'informazione nell'era globale. La governance di Internet’, (2006), Roma, Senato della Repubblica, Quaderni di documentazione n. 43, consultabile al link: https://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/quaderno_43_governance.pdf
[4] Ibid.
[5] https://www.filodiritto.com/fake-news-e-pluralismo-informativo-la-formazione-dellopinione-pubblica-nellera-dei-big-data
[6] Si vedano al riguardo: Herman, E. & Chomsky, N. (2014). La fabbrica del consenso. La politica e i mass media - Milano, Il Saggiatore e Chomsky, N. (2018). 10 strategies of Media control (https://exploringyourmind.com/10-strategies-of-media-control-noam-chomsky/)
[7] http://www.treccani.it/enciclopedia/fake-news/
[8] Vedi nota 1
[9] https://firstdraftnews.org/latest/fake-news-complicated/
[10] Mantovani, G. (1995). Comunicazione e identità’ - Il Mulino
[11] Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance - California, Stanford University Press
[12] Klapper, T. (1964). Gli effetti delle comunicazioni di massa – Milano, Etas Kompass
[13] Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. Psychological Bulletin
[14] Cheli, E. (2013), La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in tema di media (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/RI_20130606_CHELI.pdf)
[15] https://www.diritto.it/pluralismo-informativo-conformita-dellordinamento-interno-radiotelevisivo-ai-principi-eurounitari/
[16] Risoluzione ‘I media online e il giornalismo: sfide e responsabilità’, discussa in Assemblea il 25 gennaio 2017
[17] Rapporto ‘Percezioni e disinformazione. Molto "razionali" o troppo "pigri"?’, pubblicato il 3 marzo 2020 nell’ambito dell’Indagine conoscitiva su piattaforme online e sistema dell’informazione (“News vs. fake nel sistema dell’informazione”) effettuata a seguito dell’istituzione, nel novembre 2017, del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e la correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali (delibera n. 423/17/CONS) e consultabile al link: https://www.agcom.it/documents/10179/17903601/Allegato+3-3-2020/17ba4bea-d963-49ce-8a1d-f67e9f9db634?version=1.0
[18] Cfr. nota 4
[19] Consultabile al link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0373_IT.html
[20] Consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/12/19A00934/sg
[21] Si veda https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/#Un_passo_nella_storia_della_Blockchain_da_Bitcoin_alle_blockchain
[22] https://www.ansa.it/sito/static/ansa_check.html
[24]https://www.repubblica.it/economia/2020/01/30/news/l_ordine_dei_giornalisti_lancia_il_pic_contro_le_fake_news_un_bollino_di_garanzia_sugli_articoli_-247092746/
[25] https://cryptonomist.ch/2020/05/09/usare-blockchain-contro-fake-news/
[26] https://creativitysafe.com/
[27] https://www.agcom.it/documents/10179/12791484/Documento+generico+09-11-2018+1541763433144/e561edf2-a138-443e-9937-303f68d92cc3?version=1.0
[28] Si veda la nota n° 4
[29] https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/crescita-blockchain-progetti-mondo-opportunita-italia-comunicato
[30] https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/blockchain-e-pa-i-casi-duso-a-vantaggio-di-trasparenza-e-responsabilita/